17/8/2023

Fideiussore tra società e consumatore: tutto quello che devi sapere

Nelle Procedure di Sovraindebitamento, il concetto di consumatore è fondamentale, così come risulta essere determinante la definizione del soggetto debitore come "consumatore" ai sensi della direttiva CEE 93/13 e del D. Lgs n. 206/2005, ciò a fronte del fatto che il debitore "consumatore", ossia colui che ha contratto le proprie posizione debitorie per cause che prescindono la propria attività professionale e/o imprenditoriale, è l'unico soggetto/richiedente che può accedere alla procedura ricorrendo allo strumento del Piano del Consumatore, ossia ad un piano la cui omologa o il cui rigetto dipenderà dalla sola volontà del Giudice Delegato non richiedendo, dunque, l'approvazione dei creditori del ricorrente.

E' proprio per questa motivazione che, sempre più spesso, viene sollevata la questione circa il fatto che il fideiussore di una Società possa accedere alla procedura con un Piano del Consumatore e quindi in veste di "consumatore".

La giurisprudenza più diffusa tendenzialmente ritiene, che un soggetto che presta la propria garanzia ad una Società "perde" il suo ruolo di Consumatore, "il fideiussore, laddove presti garanzia nell'interesse di un imprenditore, non può mai essere considerato come consumatore" ( Cass. Civ. , Sez VI, 07/01/2013 n. 180).

Ma è dello scorso maggio una sentenza del Tribunale di Brescia (Sentenza n. 1548/2018 pubbl. 22/05/2018 R.G. n. 6602/2017) che inverte tale propensione.

Il Giudice, infatti, a seguito di un opposizione al decreto ingiuntivo posto in essere da due persone fisiche e fideiussori della Società di un proprio affine, ha stabilito che il concetto di "consumatore", in rapporto ad un eventuale rapporto contrattuale che abbia portato a prestare la propria fideiussione, sia estremamente connesso all'esercizio o meno di una professione da parte dei fideiussori stessi.

La sentenza in questione cita testualmente "Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata"

Pertanto la conclusione della sentenza del Tibunale di Brescia è che qualora il fideiussore, persona fisica, abbia agito ed abbia consesso la propria garanzia per scopi che esulano la propria attività professionale e che non abbia particolari e strette connessioni con la società in questione può essere considerato Consumatore.

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